LA GREITERCUP
LA GARA SOCIALE DI MOUNTAIN BIKE
Lo statuto e l'atto costitutivo di una associazione sono i documenti che certificano l'esistenza dell'associazione e ne regolano la vita in tutti i suoi aspetti. Infatti, secondo il Codice Civile all'articolo 36, “L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi tra gli associati”.
Statuto e atto costitutivo rappresentano un vero e proprio contratto tra i soci, con cui gli stessi si impegnano ad associarsi e fornire il proprio contributo personale, per il raggiungimento di uno scopo comune. Tali atti, sono indispensabili per costituire una associazione e devono avere determinati requisiti previsti dal Codice Civile e dalla legislazione tributaria, senza i quali l'associazione non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal nostro ordinamento fiscale.
Il regolamento dell'Associazione cui tutti i Soci con la loro iscrizione al club si obbligano ad osservare, fa fede a quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci dell’ Associazione ATHLETIC CLUB MERANO regolarmente convocata, in seconda ed ultima convocazione, il giorno 25 del mese settembre 1998 alle ore 21.00, presso la sede sociale in via Vogelweide n.6 in Merano, che ha approvato l'Adeguamento dello Statuto, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e dell’art. 111, comma 4 quinques, del T.U.I.R. rispetto a quello istruito all'atto della costituzione della Associazione.
a) Dimissioni volontarie.
b) Esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa, salvo per i casi di comprovata necessità che ne abbia impedito il tesseramento. Sarà comunque compito del consiglio direttivo esaminare le singole situazioni.
c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento dell'Associazione.
e) In caso di decesso.
a) L’Assemblea generale dei Soci.
b) Il Presidente.
c) Il Consiglio Diretto.
a) il Presidente del Consiglio direttivo;
b) almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative che ne propongono l'ordine del giorno.
c) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
a) cura l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, dell’attività sociale e gestisce i beni dell’Associazione nell’ambito degli indirizzi di massima espressi dall’Assemblea;
b) da esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
c) predispone la relazione tecnico-morale ed il rendiconto sulla gestione associativa;
d) propone gli indirizzi di massima dell’attività sociale (sia sul piano organizzativo che su quello economico- preventivo;
e) ratifica i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
f) indica, nelle specifiche situazioni, le norme di attuazione dello Statuto al fine di regolamentare quanto non espressamente previsto;
g) determina l’ammontare delle quote associative, dei contributi e dei rimborsi spese.
a) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8;
c) deliberare l'importo delle quote associative e redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
d) adottare provvedimenti disciplinari, sulla base di quanto previsto da apposito regolamento (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
f) determinare gli eventuali rimborsi spese per gli atleti, gli allenatori.
g) determinare eventuali compensi da attribuire a terzi, siano essi o meno associati, per prestazioni ritenute necessarie al fine di conseguire lo scopo dell'associazione.
a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
b) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.